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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 661
Esecuzione delle pene sostitutive

(1)

1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a una delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare, il pubblico ministero trasmette la sentenza al magistrato di sorveglianza, che...

Note:
(1)

La parola: «sanzioni» è stata così sostituita dall'attuale: «pene» dall'art. 38, comma 1, lett. d), n. 3), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

(2)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 38, comma 1, lett. d), n. 1), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

Si riporta il testo precedente:

«1. Per l'esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata, il pubblico ministero trasmette l'estratto della sentenza di condanna al magistrato di sorveglianza territorialmente competente (677) che provvede in osservanza delle leggi vigenti.».

(3)

Si vedano gli artt. 62 ss. della L. 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale.

(4)

Si vedano gli artt. 55, 56 della L. 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale.

(5)

Questo comma è stato inserito dall'art. 38, comma 1, lett. d), n. 2), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

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