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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 625
Provvedimenti conseguenti alla sentenza

1. In caso di annullamento con rinvio (623), la cancelleria della Corte di cassazione trasmette senza ritardo gli atti del processo con la copia della sentenza al giudice che deve procedere al nuovo giudizio.

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