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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 691
Anticipazione delle spese

(1)

1. Le spese dei procedimenti penali sono anticipate dallo Stato a eccezione di quelle relative agli atti richiesti dalle parti private non ammesse al patrocinio statale dei non abbienti (...

Note:
(1)

Questo articolo è stato abrogato dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Si vedano ora gli artt. 4 e 200 del medesimo provvedimento, di cui si riporta il testo:

«4 (L). (Anticipazione delle spese). 1. Le spese del processo penale sono anticipate dall'erario, ad eccezione di quelle relative agli atti chiesti dalle parti private e di quelle relative alla pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'articolo 694, comma 1, del codice di procedura penale e dell'articolo 76, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

«2. Se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l'erario anticipa anche le spese relative agli atti chiesti dalla parte privata, secondo le previsioni della parte III del presente testo unico».

«200 (L). (Applicabilità della procedura nel processo penale). 1. Secondo le disposizioni di questa parte sono recuperate le spese processuali penali, le pene pecuniarie, le sanzioni amministrative pecuniarie e le spese di mantenimento dei detenuti, nonché le spese nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato».

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