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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 1
Giurisdizione penale

(1)

1. La giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario (102 Cost.)...

Note:
(1)

Si veda il R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, recante la normativa fondamentale sull'ordinamento giudiziario.

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