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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 37
Ricusazione

(1) (1)

1. Il giudice può essere ricusato dalle parti:

...

Note:
(1)

Ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. 24 maggio 1999, n. 145, convertito, con modificazioni, nella L. 22 luglio 1999, n. 234, fino alla data del 2 gennaio 2000, se il giudice, dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fuori dei casi consentiti dalla legge, esprime giudizi che manifestano una valutazione di colpevolezza, le parti possono chiederne la ricusazione. Si applicano le disposizioni degli articoli 38 e seguenti del codice di procedura penale.

(2)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 283 del 14 luglio 2000, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto.

(3)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 10 del 23 gennaio 1997, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui, qualora sia riproposta la dichiarazione di ricusazione, fondata sui medesimi motivi, fa divieto al giudice di pronunciare o concorrere a pronunciare la sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione.

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