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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 76
Costituzione di parte civile

1. L'azione civile nel processo penale è esercitata, anche a mezzo di procuratore speciale (122), mediante la costituzione di parte civile.

2. La costituzione di parte civile...

Note:
(1)

Si veda la nota 1 dell'art. 74. La costituzione di parte civile dello Stato nei procedimenti penali deve essere autorizzata dal Presidente del Consiglio dei ministri (art. 1 comma 4 della L. 3 gennaio 1991, n. 3, in tema di Avvocatura dello Stato).

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