1.
Si vedano gli artt. 36, n. 2 e 39 della L. 1 aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della P.S.
Con L. 15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria), il corpo degli agenti di custodia è stato disciolto e sostituito con il Corpo di polizia penitenziaria (art. 2). Per l'attribuzione della qualifica di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria si veda l'art. 14. Il D.M.14 giugno 2007 ha istituito il "nucleo investigativo centrale" della polizia penitenziaria con funzioni di p.g. " per fatti di reato commessi in ambito penitenziario o comunque direttamente collegati all'ambito penitenziario".
Si vedano gli artt. 8, 12 e 13 del D.L.vo 12 marzo 1948, n. 804, l'art. 16 della L. 1 aprile 1981, n. 121, nonché l'art. 5 del D.P.R. 2 maggio 1953, n. 604.
In particolare sono ufficiali di polizia giudiziaria: gli appartenenti ai ruoli degli ufficiali, esclusi gli ufficiali generali, degli ispettori e dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri; gli appuntati dei carabinieri preposti al comando di stazione, per il periodo in cui hanno tale effettivo comando, ex art. 178 D.L.vo 15 marzo 2010, n. 66; gli appuntati scelti della Guardia di finanza che abbiano superato un apposito corso di qualificazione della durata non inferiore a trenta giorni, ex D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, nella L. 20 novembre 1987, n. 472; gli agenti, agenti scelti, assistenti e assistenti capo del Corpo di polizia penitenziaria sono agenti di polizia giudiziaria ex art. 14, comma 1, lett. b), n. 1 della L. 15 dicembre 1990, n. 395, recante l'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria.
A norma dell'art. 1, comma 113, della L. 7 aprile 2014, n. 56, le disposizioni di cui alla presente lettera, relative all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria nell'ambito territoriale di appartenenza del personale della polizia municipale, si intendono riferite, in caso di esercizio associato delle funzioni di polizia municipale mediante unione di comuni, al territorio dei comuni in cui l'unione esercita le funzioni stesse.
La qualità di agenti di polizia giudiziaria è espressamente attribuita alle guardie dei comuni dall'art. 51, lett. a), prima parte, della L. 7 marzo 1986, n. 65, recante l'ordinamento della polizia municipale.
In particolare si vedano:
1) i verificatori di pesi e misure, ex R.D. 23 agosto 1890, n. 7088;
2) le guardie zoofile nominate dalle società protettrici degli animali, se riconosciute dal prefetto, ex L. 12 giugno 1913, n. 611;
3) i funzionari ed agenti delegati dal Ministero dell'industria in relazione alle frodi su prodotti agrari ed alimentari, ex R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033;
4) i funzionari e gli agenti della amministrazione finanziaria ex art. 31, L. 7 gennaio 1929, n. 4;
5) gli agenti giurati per la sorveglianza in acque pubbliche e private sulla pesca, ex R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604;
6) gli ufficiali sanitari, ex R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
7) i comandanti di corpo, di distaccamento e di posto delle varie forze armate, ex art. 301 c.p.m.p.;
8) gli ispettori compartimentali dei monopoli, ex R.D. 14 giugno 1941, n. 577;
9) il personale direttivo, gli ufficiali e i sottufficiali, i vigili scelti e i vigili dei comandi provinciali del Corpo dei vigili del fuoco, ex art. 6 D.P.R. 8 marzo 2006, n. 139;
10) gli ingegneri e i periti del Corpo delle miniere, ex D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128;
11) gli ispettori del lavoro e i funzionari ispettivi INPS e INAIL ex D.L.vo 14 settembre 2015, n. 149;
12) il personale sanitario o tecnico in relazione alla vigilanza sulla produzione e il commercio delle sostanze destinate all'alimentazione, ex L. 30 aprile 1962, n. 283;
13) gli ispettori sanitari, ex L. 26 febbraio 1963, n. 441;
14) i comandanti, ufficiali, sottufficiali, direttori, delegati e consoli indicati nell'art. 1235 c.n. come modificato dalla L. 3 febbraio 1963, n. 94;
15) il personale civile e militare della marina mercantile e gli agenti giurati addetti alla vigilanza e all'accertamento delle infrazioni in materia di pesca marittima, ex L. 14 luglio 1965, n. 963;
16) i funzionari consolari per i reati commessi a bordo di navi mercantili ed aerei civili italiani, ex D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200;
17) gli impiegati del servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi nei limiti del loro servizio, ex L. 30 gennaio 1968, n. 46;
18) i funzionari e gli impiegati cui sono attribuiti compiti di accertamento di reati in materia di imposta di bollo, ex D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642;
19) i funzionari doganali, ex D.P.R. 22 gennaio 1973, n. 43;
20) gli ingegneri e i geometri dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici e dagli uffici tecnici regionali, provinciali e comunali, gli ufficiali e sottufficiali del Corpo dei vigili del fuoco e tutti gli agenti giurati al servizio dello Stato, delle province e dei comuni, ex L. 2 febbraio 1974, n. 64;
21) gli agenti venatori incaricati del controllo della regolarità del porto e dell'uso delle armi, ex L. 11 febbraio 1992, n. 157;
22) gli addetti ai servizi delle U.S.L. e ai presidi e servizi multizonali in materia antinfortunistica e di igiene del lavoro, ex L. 23 dicembre 1978, n. 833;
23) l'ingegnere capo delle sezioni dell'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi per le infrazioni penali da lui accertate, ex D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886;
24) il personale della polizia di Stato adibito ad attività tecnico-scientifica o tecnica al quale sia attribuita per esigenze di servizio la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ex D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337;
25) i comandanti delle unità di vigilanza sulle attività marittime ed economiche appartenenti alla marina militare, ex L. 31 dicembre 1982, n. 979;
26) i responsabili del servizio di polizia municipale e gli addetti al coordinamento e al controllo, ex L. 7 marzo 1986, n. 65;
27) gli ispettori provinciali esercenti funzioni di controllo in materia di scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque, ex art. 16 del D.L.vo 27 gennaio 1992, n. 133;
28) gli ispettori dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente ex D.L.vo 17 marzo 1995, n. 230;
29) il personale delle camere di commercio nell'espletamento e nei limiti del servizio per l'applicazione del D.L.vo 22 maggio 1999, n. 251 (art. 20);
30) il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ex art. 26 D.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76;
31) le guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute di cui all'art. 6 della L. 20 luglio 2004, n. 189;
32) i membri distaccati di una squadra investigativa comune di cui all'art. 5 del D.L.vo 15 febbraio 2016, n. 34.