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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 48
Decisione

(1) (2)

1. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell'...

Note:
(1)

Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, della L. 7 novembre 2002, n. 248 (pubblicata sulla G.U. Serie gen. - n. 261 del 7 novembre 2002).

Si riporta il testo anteriore alla riforma:

«48. (Decisione). 1. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell'art. 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni.

«2. L'ordinanza che accoglie la richiesta è comunicata senza ritardo al giudice procedente e a quello designato. Il giudice procedente trasmette immediatamente gli atti del processo al giudice designato e dispone che l'ordinanza della Corte di cassazione sia per estratto comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti private.

«3. Il giudice designato dalla Corte di cassazione dichiara, con ordinanza, se e in quale parte gli atti già compiuti conservano efficacia. Nel processo davanti a tale giudice le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà che sarebbero loro spettati davanti al giudice originariamente competente.

«4. Se la corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta dell'imputato, questi con la stessa ordinanza può essere condannato al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da € 258 a € 1.549».

(2)

Si veda la nota sub art. 45.

(3)

Le parole: «, che può essere aumentata fino al doppio, tenuto conto della causa di inammissibilità della richiesta» sono state aggiunte dall'art. 1, comma 59, lett. a), della L. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.

(4)

Questo comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 59, lett. b), della L. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.

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