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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 10
Competenza per reati commessi all'estero

(1)

1. Se il reato è stato commesso interamente all'estero (att. 78; ...

Note:
(1)

I reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato sono puniti secondo la legge italiana anche se commessi all'estero, ai sensi dell'art. 182 D.L.vo 24 febbraio 1998, n. 58 come sostituito con L. 18 aprile 2005, n. 62.

(2)

Questo comma è stato inserito dall'art. 6, comma 3, lett. a), del D.L. 16 maggio 2016, n. 67, convertito, con modificazioni, nella L. 14 luglio 2016, n. 131. A norma dell'art. 6, comma 4, del medesimo decreto, tali disposizioni si applicano ai fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

(3)

La parola: «Se» è stata così sostituita dalle parole: «In tutti gli altri casi, se» dall'art. 6, comma 3, lett. b), n. 1), del D.L. 16 maggio 2016, n. 67, convertito, con modificazioni, nella L. 14 luglio 2016, n. 131. A norma dell'art. 6, comma 4, del medesimo decreto, tali disposizioni si applicano ai fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

(4)

Le parole: «nel comma 1» sono state così sostituite dalle attuali: «nei commi 1 e 1 bis» dall'art. 6, comma 3, lett. b), n. 2), del D.L. 16 maggio 2016, n. 67, convertito, con modificazioni, nella L. 14 luglio 2016, n. 131. A norma dell'art. 6, comma 4, del medesimo decreto, tali disposizioni si applicano ai fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

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