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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 43
Sostituzione del giudice astenuto o ricusato

1. Il giudice astenuto o ricusato è sostituito con altro magistrato dello stesso ufficio designato secondo le leggi di ordinamento giudiziario.

2. Qualora non sia possibile la sostituzione prevista dal comma 1, la corte o il tribunale rimette il procedimento al giudice...

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