1. Il giudice che ha pronunciato o ha concorso a pronunciare sentenza in un grado del procedimento non può esercitare funzioni di giudice negli altri gradi, né partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento (
La Corte costituzionale, con sentenza n. 224 del 6 luglio 2001, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudice dell'udienza preliminare del giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza, poi annullata nei confronti del medesimo imputato e per lo stesso fatto.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 183 del 3 luglio 2013, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma e dell'art. 623, comma 1, lettera a), c.p.p., nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art. 671 del medesimo codice.
La medesima Corte ha altresì dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma e dell'art. 623, comma 1, lettera a), c.p.p., nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del concorso formale, ai sensi dell'art. 671 dello stesso codice.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 7 del 18 gennaio 2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma e dell'art. 623, comma 1, lettera a), c.p.p., nella parte in cui non prevedono che il giudice dell'esecuzione deve essere diverso da quello che ha pronunciato l'ordinanza sulla richiesta di rideterminazione della pena, a seguito di declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, annullata con rinvio dalla Corte di cassazione.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 496 del 26 ottobre 1990, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al successivo giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari presso la pretura che abbia emesso l'ordinanza di cui all'art. 554, comma 2.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 401 del 12 novembre 1991, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al successivo giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale che abbia emesso l'ordinanza di cui all'art. 409, quinto comma, di questo codice.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 502 del 30 dicembre 1991, ha dichiarato:
a) l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari presso la pretura che abbia emesso l'ordinanza di cui all'art. 554, secondo comma, dello stesso codice;
b) in via conseguenziale, l'illegittimità costituzionale del medesimo comma, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale che abbia emesso l'ordinanza di cui all'art. 409, quinto comma, dello stesso codice;
c) l'illegittimità costituzionale dello stesso comma, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio del giudice per le indagini preliminari che ha rigettato la richiesta di decreto di condanna.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 124 del 25 marzo 1992, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare all'udienza dibattimentale del giudice per le indagini preliminari presso la Pretura che abbia respinto la richiesta di applicazione di pena concordata per la ritenuta non concedibilità di circostanze attenuanti.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 186 del 22 aprile 1992, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice del dibattimento che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata di cui all'art. 444 dello stesso codice a partecipare al giudizio.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 399 del 26 ottobre 1992, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a procedere al dibattimento del pretore che, prima dell'apertura di questo, abbia respinto la richiesta di applicazione di pena concordata per il ritenuto non ricorrere di un'ipotesi attenuata del reato contestato.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 439 del 16 dicembre 1993, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato del giudice per le indagini preliminari che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata di cui all'art. 444 dello stesso codice.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 453 del 30 dicembre 1994, ha dichiarato l'illegittimità di questo comma, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice per le indagini preliminari il quale, per la ritenuta diversità del fatto, sulla base di una valutazione del complesso delle indagini preliminari, abbia rigettato la domanda di oblazione.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 455 del 30 dicembre 1994, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che abbia, all'esito del precedente dibattimento, riguardante il medesimo fatto storico a carico del medesimo imputato, ordinato la trasmissione degli atti al pubblico ministero a norma dell'art. 521, comma 2, c.p.p.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 432 del 15 settembre 1995, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 131 del 24 aprile 1996, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che come componente del tribunale del riesame (art. 309 c.p.p.) si sia pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato; la medesima sentenza ha altresì dichiarato l'illegittimità costituzionale dello stesso comma nella parte in cui non prevede l'incompatibilità della funzione di giudizio del giudice che come componente del tribunale dell'appello avverso l'ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato (art. 310 c.p.p.) si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell'ordinanza anzidetta.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 155 del 20 maggio 1996, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui: a) non prevede che non possa partecipare al giudizio abbreviato e disporre l'applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice per le indagini preliminari che abbia disposto una misura cautelare personale; b) non prevede che non possa partecipare al giudizio abbreviato e disporre l'applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice per le indagini preliminari che abbia disposto la modifica, la sostituzione o la revoca di una misura cautelare personale ovvero che abbia rigettato una richiesta di applicazione, modifica, sostituzione o revoca di una misura cautelare personale; c) non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia disposto la modifica, la sostituzione o la revoca di una misura cautelare personale ovvero che abbia rigettato una richiesta di applicazione, modifica, sostituzione o revoca di una misura cautelare personale; d) non prevede che non possa disporre l'applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice che, come componente del tribunale del riesame, si sia pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato nonché il giudice che, come componente del tribunale dell'appello avverso l'ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato, si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell'ordinanza anzidetta.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 371 del 2 novembre 1996, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia già stata comunque valutata.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 311 del 22 ottobre 1997, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudice dell'udienza preliminare nel processo penale a carico di imputati minorenni del giudice per le indagini preliminari che si sia pronunciato in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 346 del 21 novembre 1997, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma nella parte in cui non prevede che non possa pronunciarsi sulla richiesta di emissione del decreto penale di condanna il giudice per le indagini preliminari che abbia emesso l'ordinanza di cui agli artt. 409, comma 5, e 554, comma 2, c.p.p.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 290 del 18 luglio 1998, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui non prevede, nel processo penale a carico di imputati minorenni, l'incompatibilità alla funzione di giudice dell'udienza preliminare del giudice che come componente del tribunale del riesame si sia pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 290 del 18 luglio 1998, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui non prevede, nel processo penale a carico di imputati minorenni, l'incompatibilità alla funzione di giudice dell'udienza preliminare del giudice che come componente del tribunale dell'appello avverso l'ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell'ordinanza anzidetta.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 400 del 5 dicembre 2008, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla trattazione dell'udienza preliminare del giudice che abbia ordinato, all'esito di precedente dibattimento, riguardante il medesimo fatto storico a carico del medesimo imputato, la trasmissione degli atti al pubblico ministero, a norma dell'art. 521, comma 2, c.p.p.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 241 del 17 giugno 1999, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza nei confronti di quello stesso imputato per il medesimo fatto.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 400 del 5 dicembre 2008, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla trattazione dell'udienza preliminare del giudice che abbia ordinato, all'esito di precedente dibattimento, riguardante il medesimo fatto storico, a carico del medesimo imputato, la trasmissione degli atti al pubblico ministero, a norma dell'art. 521, comma 2, c.p.p.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 16 del 21 gennaio 2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui non prevede che il giudice per le indagini preliminari, che ha rigettato la richiesta di decreto penale di condanna per mancata contestazione di una circostanza aggravante, sia incompatibile a pronunciare sulla nuova richiesta di decreto penale formulata dal pubblico ministero in conformità ai rilievi del giudice stesso.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 93 del 23 maggio 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità, a decidere sull'opposizione all'archiviazione per particolare tenuità del fatto, del giudice persona fisica che abbia rigettato la richiesta di decreto penale di condanna, ritenendo sussistere la suddetta causa di esclusione della punibilità.
Questo comma è stato inserito dall'art. 171 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999. Ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. 24 maggio 1999, n. 145, convertito, con modificazioni, nella L. 22 luglio 1999, n. 234, fino alla data del 2 gennaio 2000, l'articolo 34, comma 2 bis, del codice di procedura penale, inserito dall'articolo 171 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, non si applica ai procedimenti nei quali l'udienza preliminare è in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto. Restano comunque salvi gli atti e le attività compiuti dal giudice.
Le parole: «previsti dall'articolo 18» sono state così sostituite dalle attuali: «previsti dagli articoli 18 e 18 ter» dall'art. 3, comma 4, della L. 8 aprile 2004, n. 95.
Questo comma è stato aggiunto dall'art. 11 della L. 16 dicembre 1999, n. 479.
Questo comma è stato aggiunto dall'art. 2 quater del D.L. 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, nella L. 5 giugno 2000, n. 144.