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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 73
Provvedimenti cautelari

1. In ogni caso in cui lo stato di mente dell'imputato appare tale da renderne necessaria la cura nell'ambito del servizio psichiatrico, il giudice informa con il mezzo più rapido l'autorità competente per l'adozione delle misure previste dalle leggi sul trattamento sanitario per malattie mentali ...

Note:
(1)

Si vedano gli artt. 1, 2 e 3 della L. 13 maggio 1978, n. 180, sui trattamenti sanitari volontari e obbligatori e l'art. 34 della L. 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale, in relazione agli accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori per malattia mentale.

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