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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 78
Formalità della costituzione di parte civile

(1)

1. La dichiarazione di costituzione di parte civile è depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza (420,...

Note:
(1)

Si veda l'art. 23, comma 50, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella L. 15 luglio 2011, n. 111, di cui si riporta il testo: «50. In tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa l'azione civile in sede penale e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati, le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio.».

(2)

Le parole: «agli effetti civili» sono state aggiunte dall'art. 5, comma 1, lett. b), n. 1), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

(3)

Questo comma è stato inserito dall'art. 5, comma 1, lett. b), n. 2), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

(4)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 13, comma 2, della L. 16 dicembre 1999, n. 479.

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