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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 23
Incompetenza dichiarata nel dibattimento di primo grado

1. Se nel dibattimento di primo grado (470 ss., 567) il giudice ritiene che il processo appartiene alla competenza di altro giudice,...

Note:
(1)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 76 dell'11 marzo 1993, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui dispone che, quando il giudice del dibattimento dichiara con sentenza la propria incompetenza per materia, ordina la trasmissione degli atti al giudice competente anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo.

(2)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 70 del 15 marzo 1996, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui prevede la trasmissione degli atti al giudice competente anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo quando il giudice del dibattimento dichiara con sentenza la propria incompetenza per territorio.

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