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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 35
Incompatibilità per ragioni di parentela, affinità o coniugio

1. Nello stesso procedimento non possono esercitare funzioni, anche separate o diverse, giudici che sono tra loro coniugi, parenti o affini fino al secondo grado.

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