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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 17
Riunione di processi

1. La riunione di processi pendenti nello stesso stato e grado davanti al medesimo giudice può essere disposta (19) quando non determini un ritardo nella definizione degli stessi ...

Note:
(1)

Le parole: «quando non pregiudichi la rapida definizione degli stessi» sono state così sostituite dalle attuali: «quando non determini un ritardo nella definizione degli stessi» dall'art. 1, comma 2, della L. 1 marzo 2001, n. 63, sul giusto processo.

(2)

Lettera soppressa dall'art. 1 del D.L. 20 novembre 1991, n. 367, istitutivo della Direzione Nazionale Antimafia, convertito, con modificazioni, nella L. 20 gennaio 1992, n. 8. Questa disposizione, ai sensi dell'art. 15 del medesimo decreto, si applica solo ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.

(3)

Le originarie lettere c) e d) sono state così sostituite dall'attuale lett. c), dall'art. 1, comma 3, della L. 1 marzo 2001, n. 63, sul giusto processo.

(4)

Questo comma è stato inserito dall'art. 168 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.

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