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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 56
Servizi e sezioni di polizia giudiziaria

(1)

1. Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria (Cost. 109; ...

Note:
(1)

Si veda anche l'art. 12 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata, convertito, con modificazioni, nella L. 12 luglio 1991, n. 203, che, per assicurare il collegamento delle attività investigative relative a delitti di criminalità organizzata, prevede il coordinamento dei servizi di polizia giudiziaria.

(2)

L'art. 17 della L. 1 aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della P.S., dispone che i servizi di polizia giudiziaria devono essere istituiti dal dipartimento della pubblica sicurezza nei contingenti necessari, determinati dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, anche in base alle direttive impartite dal Ministro dell'interno nell'esecuzione delle sue attribuzioni di coordinamento. La norma, peraltro, non ha ancora trovato attuazione.

(3)

A norma dell'art. 5 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, sul processo penale a carico di imputati minorenni, delle sezioni specializzate di polizia giudiziaria sono istituite in ciascuna procura della Repubblica presso i tribunali per i minorenni.

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