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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 49
Nuova richiesta di rimessione

(1) (2)

1. Anche quando la richiesta è stata accolta, il pubblico ministero o l'imputato può chiedere un nuovo provvedimento per la revoca...

Note:
(1)

Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 4, della L. 7 novembre 2002, n. 248 (pubblicata sulla G.U. Serie gen. - n. 261 del 7 novembre 2002).

Si riporta il testo anteriore alla riforma:

«49. (Nuova richiesta di rimessione). 1. Anche quando la richiesta di rimessione è stata accolta, il pubblico ministero o l'imputato può chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice. Si osservano le disposizioni dell'art. 47.

«2. L'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta purché sia fondata su elementi nuovi. La richiesta dichiarata inammissibile per altri motivi può essere sempre riproposta».

(2)

Si veda la nota sub art. 45.

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