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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 64
Regole generali per l'interrogatorio

(1) (2)

1. La persona sottoposta alle indagini, anche se in stato di custodia cautelare (...

Note:
(1)

Le disposizioni di questo articolo sono richiamate dagli artt. 294, 350, 374, 388, 4212, di questo codice.

(2)

Ai sensi dell'art. 26, comma 2, della L. 1 marzo 2001, n. 63, sul giusto processo, se il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari, il pubblico ministero provvede a rinnovare l'esame dei soggetti indicati negli articoli 64 e 197 bis del codice di procedura penale, come rispettivamente modificato e introdotto dalla presente legge, secondo le forme ivi previste.

(3)

Questo comma è stato così sostituito dagli attuali commi 3 e 3 bis, dall'art. 2 della L. 1 marzo 2001, n. 63, sul giusto processo.

(4)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 111 del 5 giugno 2023, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui non prevede che gli avvertimenti ivi indicati siano rivolti alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato prima che vengano loro richieste le informazioni di cui all'art. 21 delle Norme di attuazione del codice di procedura penale.

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