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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 6
Competenza del tribunale

(1)

1. Il tribunale è competente per i reati che non appartengono alla competenza della corte di assise o del giudice di pace (2)...

Note:
(1)

Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 166 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999. Si riporta il testo previgente:

«6. (Competenza del tribunale). 1. Il tribunale è competente per i reati che non appartengono alla competenza della corte di assise o del pretore.

«2. Il tribunale è altresì competente per i reati, consumati o tentati, previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, esclusi quelli di cui agli artt. 329, 330, primo comma, 331, primo comma, 332, 333, 334 e 335».

(2)

Le parole: «o del giudice di pace» sono state aggiunte dall'art. 47 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274. Per la relativa disciplina si veda l'art. 4 del predetto D.L.vo.

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