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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 5
Competenza della corte di assise

1. La corte di assise è competente:

a)per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo...

Note:
(1)

Si tratta dei delitti previsti e puniti dagli artt. 422, 438, 439, 575, 576, 577, 5782 c.p.

(2)

Questa lettera è stata così, da ultimo, sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 12 febbraio 2010, n. 10, convertito, con modificazioni, nella L. 6 aprile 2010, n. 52.

A norma dell'art. 1, comma 2, dello stesso decreto tali disposizioni si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto solo nei casi in cui alla data del 30 giugno 2010, non sia stata esercitata l'azione penale.

A norma dell'art. 2, comma 1, del citato D.L. n. 10/2010, in deroga a quanto previsto nell'articolo 1, comma 2, nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi ai delitti di cui all'articolo 416 bis, c.p., comunque aggravati, è competente il tribunale, anche nell'ipotesi in cui sia stata già esercitata l'azione penale, salvo che, prima della suddetta data, sia stato dichiarato aperto il dibattimento davanti alla corte di assise.

(3)

Le parole poste fra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 6, comma 1, lett. a), della L. 11 agosto 2003, n. 228, recante misure contro la tratta di persone. A norma dell'art. 16, comma 1, della stessa legge, questa disposizione si applica solo ai reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

(4)

Si tratta delle norme che prevedono e puniscono la ricostituzione del partito fascista (L. 20 giugno 1952, n. 645 e successive modificazioni).

(5)

Si tratta della normativa in tema di prevenzione e repressione del delitto di genocidio.

(6)

Il rinvio, per quanto attiene il codice penale, è da intendersi fatto agli artt. 241, 242, 2432, 2441, 245, 247, 248, 249, 252, 253, 255, 2564, 257, 258, 2611-2-3-4, 2621-2-3-4, 263, 264, 265, 267, 269, 2701-2, 270 bis, 276, 277, 280, 283, 284, 285, 286, 287, 2891, 289 bis, 295, 303, 3051, 3061.

(7)

Questa lettera è stata aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D.L. 12 febbraio 2010, n. 10, convertito, con modificazioni, nella L. 6 aprile 2010, n. 52.

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