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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 90 ter
Comunicazioni dell'evasione e della scarcerazione

(1)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 299, nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona sono immediatamente comunicati alla persona offesa che ne faccia richiesta, con l'ausilio della polizia...

Note:
(1)
(2)

Le parole: «emessi nei confronti dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato o dell'internato» sono state inserite dall'art. 14, comma 1, lett. a), della L. 24 novembre 2023, n. 168.

(3)

Le parole: «per i delitti» sono state così sostituite dalle attuali: «per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati,» dall'art. 2, comma 11, lett. a), della L. 27 settembre 2021, n. 134.

(4)

Questo comma è stato aggiunto dall'art. 15, comma 1, della L. 19 luglio 2019, n. 69.

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