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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 71
Sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato

1. Se, a seguito degli accertamenti previsti dall'art. 70, risulta che lo stato mentale dell'imputato è tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento e che tale stato è reversibile ...

Note:
(1)

Le parole: «e che tale stato è reversibile» sono state inserite dall'art. 1, comma 21, della L. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.

(2)

Le parole: «che questo» sono state così sostituite dalle attuali: «che il procedimento» dall'art. 1, comma 21, della L. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.

(3)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 65 del 7 aprile 2023, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui si riferisce allo stato «mentale», anziché a quello «psicofisico».

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