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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 45
Casi di rimessione

(1) (2)

1. In ogni stato e grado del processo di merito, quando gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non...

Note:
(1)

Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, della L. 7 novembre 2002, n. 248 (pubblicata sulla G.U. Serie gen. - n. 261 del 7 novembre 2002).

(2)

L'art. 1, comma 5, della predetta legge 7 novembre 2002, n. 248, così dispone:

«La presente legge si applica anche ai processi in corso e le richieste di rimessione, che risultano già presentate alla data di entrata in vigore della legge, conservano efficacia. Il Presidente della Corte di cassazione, salvo che per esse non rilevi una causa d'inammissibilità e non disponga quindi procedersi applicando l'articolo 610, comma 1, del codice di procedura penale, dispone per l'immediata comunicazione di cui all'articolo 48, comma 3, del codice di procedura penale».

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