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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 29
Cessazione del conflitto

1. I conflitti previsti dall'art. 28 cessano per effetto del provvedimento di uno dei giudici che dichiara, anche di ufficio, la propria competenza o la propria incompetenza.

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