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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 96
Difensore di fiducia

(1)

1. L'imputato (24 Cost.; 60,...

Note:
(1)

A norma del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, recante l'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, come modificato dalla L. 24 luglio 1985, n. 406, si distingue fra: avvocati abilitati al patrocinio nel giudizio di Cassazione (artt. 33-35); avvocati abilitati al patrocinio nel giudizio avanti corti d'appello, tribunali e preture (art. 4); praticanti procuratori abilitati al patrocinio avanti le preture del distretto cui appartiene il circondario presso cui sono iscritti e decorso un anno dall'iscrizione (art. 8). Con l'art. 3 della L. 24 febbraio 1997, n. 27 il termine «procuratore legale» va sostituito con il termine «avvocato». Di conseguenza, il praticante procuratore legale diventa «praticante avvocato». Ai sensi del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, l'ufficio del pretore è soppresso a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta salva l'attività necessaria per l'esaurimento degli affari pendenti. Le relative competenze sono trasferite al tribunale ordinario, fuori dei casi in cui è diversamente disposto dal predetto provvedimento. A norma dell'art. 7 della L. 16 dicembre 1999, n. 479, il praticante avvocato può esercitare la sua attività professionale nelle cause di competenza del giudice di pace e dinanzi al tribunale in composizione monocratica limitatamente ai reati previsti dall'art. 550 c.p.p. A norma dell'art. 41, comma 12, della L. 31 dicembre 2012, n. 247, nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore. L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro.

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