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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 50
Azione penale

(1)

1. Il pubblico ministero esercita l'azione penale (112 Cost.; ...

Note:
(1)

Per i singoli atti in cui si concretizza l'esercizio dell'azione penale, si vedano, in questo codice, gli artt. 405 e 4095 per il processo avanti il tribunale; gli artt. 550 e ss. per il processo avanti il tribunale monocratico; gli artt. 423, 517 e 5182 per la contestazione in udienza del reato connesso e del fatto nuovo.

(2)

Per un'ipotesi di sospensione del procedimento penale, si vedano l'art. 23 del D.L.vo 19 dicembre 1994, n. 758, in materia di lavoro; l'art. 45 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia; l'art. 3 della L. 20 giugno 2003, n. 140, in materia di processi alle alte cariche dello Stato.

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