Rubrica così sostituita dall'art. 3 del D.L. 20 novembre 1991, n. 367, convertito, con modificazioni, nella L. 20 gennaio 1992, n. 8. Questa disposizione, ai sensi dell'art. 15 del medesimo decreto, si applica solo ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso. La rubrica precedente era: «Uffici del pubblico ministero».
Le parole: «o presso la pretura» sono state soppresse dall'art. 175 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.
Le parole: «Direzione nazionale antimafia» si intendono sostituite dalle attuali: «Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo» a norma dell'art. 20, comma 4, del D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, nella L. 17 aprile 2015, n. 43.
Il secondo periodo di questo comma è stato aggiunto dall'art. 3 del D.L. 20 novembre 1991, n. 367, convertito, con modificazioni, nella L. 20 gennaio 1992, n. 8. Questa disposizione, ai sensi dell'art. 15 del medesimo decreto, si applica solo ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso. Inoltre l'art. 16, comma 2, del predetto decreto prevede che questa disposizione decorra dalla pubblicazione sulla G.U. del D.M. che fissa la data di entrata in funzione della Direzione Nazionale Antimafia (D.M. 5 gennaio 1993, in G.U. n. 36 del 13 febbraio 1993).
Le parole: «416, sesto comma,» sono state così sostituite dalle attuali: «416, sesto e settimo comma» dall'art. 5, comma 1, lett. a), n. 1), della L. 1° ottobre 2012, n. 172.
La parola: «1,» è stata inserita dall'art. 3, comma 1, del D.L. 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, nella L. 8 agosto 2019, n. 77.
A norma dell'art. 3, comma 2, del medesimo provvedimento, tale disposizione si applica solo ai procedimenti ivi considerati, iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 53/2019 (15 giugno 2019).
Le parole: «all'articolo 12, commi 1, 3 e 3 ter,» sono state così sostituite dalle attuali: «agli articoli 12, commi 1, 3 e 3 ter, e 12 bis» dall'art. 8, comma 3, del D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, nella L. 5 maggio 2023, n. 50.
Le parole: «416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3 e 3 ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,», sono state inserite dall'art. 18, comma 3, del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, nella L. 13 aprile 2017, n. 46.
Le parole: «517 quater,» sono state inserite dall'art. 49, comma 1, della L. 27 dicembre 2023, n. 206.
Le parole: «416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474,» sono state inserite dall'art. 15, comma 4, della L. 23 luglio 2009, n. 99. A norma dell'art. 15, comma 5, della medesima legge, questa disposizione si applica solo ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della predetta legge.
Le parole: «416, sesto comma, 600, 601, 602,» sono state inserite dall'art. 6, comma 1, lett. b), della L. 11 agosto 2003, n. 228, recante misure contro la tratta di persone. A norma dell'art. 16, comma 2, della stessa legge, la disposizione dell'art. 6, comma 1, lett. b), citata, ai soli effetti della determinazione degli uffici cui spettano le funzioni di pubblico ministero o di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari ovvero di giudice dell'udienza preliminare, non si applica ai procedimenti nei quali la notizia di reato è stata iscritta nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Le parole: «, 416 ter» sono state inserite dall'art. 2 della L. 23 febbraio 2015, n. 19.
Le parole: «, 452 quaterdecies» sono state inserite dall'art. 3, comma 2, lett. a), del D.L.vo 1 marzo 2018, n. 21.
Le parole: e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono state soppresse dall'art. 3, comma 2, lett. b), del D.L.vo 1 marzo 2018, n. 21.
Le parole da: «e dall'articolo 291 quater ...» fino a: «... 23 gennaio 1973, n. 43» sono state inserite dall'art. 5, comma 2, della L. 19 marzo 2001, n. 92 e poi così sostituite dalle attuali: «dall'articolo 291 quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,» dall'art. 11, comma 1, della L. 13 agosto 2010, n. 136.
Comma aggiunto dall'art. 3 del D.L. 20 novembre 1991, n. 367, convertito, con modificazioni, nella L. 20 gennaio 1992, n. 8. Questa disposizione, ai sensi dell'art. 15 del medesimo decreto, si applica solo ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.
A norma dell'art. 157, sesto comma, c.p., i termini di prescrizione sono raddoppiati per i reati previsti da questo comma.
Le parole: «e dai commi 3 quater e 3 quinquies» sono state inserite dall'art. 2, comma 1, lett. 0a), n. 1), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125.
Le parole fra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 2, comma 1, lett. 0a), n. 2), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125.
Questo comma è stato aggiunto dall'art. 10 bis del D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, nella L. 15 dicembre 2001, n. 438.
Le parole: «600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater.1, 600 quinquies» sono state così sostituite dalle attuali: «414 bis, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater.1, 600 quinquies, 609 undecies» dall'art. 5, comma 1, lett. a), n. 2), della L. 1° ottobre 2012, n. 172.
La parola tra parentesi quadrate è stata soppressa dall'art. 17, comma 1, lett. a), n. 1), della L. 28 giugno 2024, n. 90.
Le parole: «635 quater.1,635 quinquies,» sono state inserite dall'art. 17, comma 1, lett. a), n. 2), della L. 28 giugno 2024, n. 90.
Le parole: «o per il delitto di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto legge 21 settembre 2019, n.105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133,» sono state inserite dall'art. 17, comma 1, lett. a), n. 3), della L. 28 giugno 2024, n. 90.
Questo comma è stato aggiunto dall'art. 11 della L. 18 marzo 2008, n. 48. Si riporta il testo del comma 1 bis dell'art. 11, della medesima legge, aggiunto dall'art. 12 bis del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125:
«1 bis. Le disposizioni di cui al comma 3 quinquies dell'articolo 51 del codice di procedura penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano solo ai procedimenti iscritti nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».