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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 24
Decisioni del giudice di appello sulla competenza

1. Il giudice di appello (596) pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al giudice di primo grado competente quando riconosce che il giudice di primo grado era incompetente per materia a norma...

Note:
(1)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 214 del 5 maggio 1993, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma nella parte in cui dispone che, a seguito dell'annullamento della sentenza di primo grado per incompetenza per materia, gli atti siano trasmessi a giudice ritenuto competente, anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo.

(2)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 70 del 15 marzo 1996, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui dispone che, a seguito dell'annullamento della sentenza di primo grado per incompetenza per territorio, gli atti sono trasmessi al giudice competente anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo.

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