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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 90
Diritti e facoltà della persona offesa dal reato

1. La persona offesa dal reato, oltre ad esercitare i diritti e le facoltà ad essa espressamente riconosciuti dalla legge (1), in ogni stato e grado del procedimento può presentare memorie e, con esclusione del giudizio di cassazione, indicare...

Note:
(1)

Si vedano gli artt. 101, 178, lett. c), 154 e 155, 341, 360, 369, 394, 398, 401, 406, 408 ss., 413, 419, 428, 429, 451, 456, 458, 465, 467, 519, 558 e 572 di questo codice. L'art. 609 decies c.p. prevede che venga assicurata l'assistenza affettiva e psicologica al minorenne persona offesa per alcuno dei delitti previsti dagli artt. 609 bis, quater, quinquies e octies. Si veda, inoltre la nota sub artt. 401 e 409.

(2)

Per il domicilio della persona offesa, si veda l'art. 33 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

(3)

Questo comma è stato inserito dall'art. 5, comma 1, lett. d), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

(4)

Questo comma è stato inserito dall'art. 1, comma 1, lett. a), n. 1), del D.L.vo 15 dicembre 2015, n. 212.

(5)

Le parole: «o da persona alla medesima legata da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente» sono state aggiunte dall'art. 1, comma 1, lett. a), n. 2), del D.L.vo 15 dicembre 2015, n. 212.

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