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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 405
Termini per la conclusione delle indagini preliminari

(1)

1. Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione (408), esercita l'azione penale...

Note:
(*)

Le parole: «Salvo quanto previsto dall'art. 415 bis» sono state premesse a questo comma dall'art. 17, comma 1, della L. 16 dicembre 1999, n. 479.

(*)

Per il regime transitorio si veda, però, l'art. 258 del D.L.vo 28 luglio 1989, n. 271, recante le norme di attuazione, transitorie e di coordinamento del codice di procedura penale.

(*)

L'ultimo periodo di questo comma è stato aggiunto dall'art. 6, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, in tema di criminalità mafiosa, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 1992, n. 356.

(1)

La precedente rubrica: «Inizio dell'azione penale. Forme e termini» è stata così sostituita dall'attuale dall'art. 22, comma 1, lett. a), n. 1), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

(2)

Questo comma è stato abrogato dall'art. 98, comma 1, lett. a), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

(3)

Questo comma è stato inserito dall'art. 3 della L. 20 febbraio 2006, n. 46.

Si veda l'art. 10 della medesima legge, di cui si riporta il testo:

«10. 1. La presente legge si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima.

«2. L'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dall'imputato o dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della presente legge viene dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile .

«3. Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento di inammissibilità di cui al comma 2 può essere proposto ricorso per cassazione contro le sentenze di primo grado.

«4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche nel caso in cui sia annullata, su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza, una sentenza di condanna di una corte di assise di appello o di una corte di appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione.

«5. Nei limiti delle modificazioni apportate dall'articolo 8 della presente legge possono essere presentati i motivi di cui all'articolo 585, comma 4, del codice di procedura penale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

(4)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 121 del 24 aprile 2009, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma.

(5)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 22, comma 1, lett. a), n. 2), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

Si riporta il testo precedente:

«2. Salvo quanto previsto dall'art. 415 bis *, il pubblico ministero richiede il rinvio a giudizio entro sei mesi (406, 407) dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato (335; att. 127) **. Il termine è di un anno se si procede per taluno dei delitti indicati nell'art. 407, comma 2, lett. a) ** ***.».

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