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Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 406
Proroga dei termini

(1) (2)

1. Il pubblico ministero, prima della scadenza, può richiedere al giudice (...

Note:
(1)

Le parole: «del termine» sono state così sostituite dalle attuali: «dei termini» dall'art. 22, comma 1, lett. b), n. 3), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

(2)

Articolo così sostituito dall'art. 6, comma 2, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, in tema di criminalità mafiosa, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 1992, n. 356.

(3)

Le parole: «per giusta causa» sono state così sostituite dalle attuali: «quando le indagini sono complesse» dall'art. 22, comma 1, lett. b), n. 1), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

(4)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 22, comma 1, lett. b), n. 2), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

Si riporta il testo precedente:

«2. Ulteriori proroghe possono essere richieste dal pubblico ministero nei casi di particolare complessità delle indagini ovvero di oggettiva impossibilità di concluderle entro il termine prorogato (407).».

(5)

Questo comma è stato abrogato dall'art. 98, comma 1, lett. a), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

(6)

Le parole: «572,» sono state inserite dall'art. 2, comma 1, lett. f), del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella L. 15 ottobre 2013, n. 119.

(7)

Le parole: «589, secondo comma, 590, terzo comma,» sono state così sostituite dalle seguenti: «589, secondo comma, 589 bis, 590, terzo comma, 590 bis», dall'art. 1, comma 5, lett. c), della L. 23 marzo 2016, n. 41.

(8)

Le parole: «e 590, terzo comma,» sono state così sostituite dalle attuali: «, 590, terzo comma, e 612 bis» dall'art. 2, comma 1, lett. f), del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella L. 15 ottobre 2013, n. 119.

(9)

Questo comma è stato inserito dall'art. 4, comma 1, della L. 21 febbraio 2006, n. 102.

(10)

Le parole: «e nell'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 7 bis» sono state inserite dall'art. 3, comma 1, del D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, nella L. 19 gennaio 2001, n. 4. Ai sensi dell'art. 5 del predetto provvedimento, questa disposizione si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.L. n. 341/2000. Successivamente, le parole: «e nell'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 7 bis» sono state così sostituite dalle parole: «e nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 4 e 7 bis», dall'art. 1, comma 1, del D.L. 5 aprile 2001, n. 98, convertito nella L. 14 maggio 2001, n. 196.

(11)

Le parole: «numeri 4 e 7 bis» sono state così sostituite dalle attuali: «numeri 4), 7 bis) e 7 ter)» dall'art. 17, comma 1, lett. b), della L. 28 giugno 2024, n. 90.

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