
1.
Le parole: «, in forma chiara e precisa,» sono state aggiunte dall'art. 18, comma 2, della L. 16 dicembre 1999, n. 479.
Questa lettera è stata aggiunta dall'art. 23, comma 1, lett. n), n. 1), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.
A norma dell'art. 92, comma 2 bis, del D.L.vo n. 150/2022, tali disposizioni in materia di giustizia riparativa si applicano nei procedimenti penali e nella fase dell'esecuzione della pena decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.
Questa lettera è stata così sostituita dall'art. 23, comma 1, lett. n), n. 2), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.
Si riporta il testo precedente:
«f) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia (487);».
Questo comma è stato inserito dall'art. 4 della L. 12 aprile 2019, n. 33. Tali disposizioni si applicano ai fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge (G.U. Serie gen. - n. 93 del 19 aprile 2019), fissata il giorno successivo a quello della sua pubblicazione (20 aprile 2019).
Le parole: «con l'avvertimento all'imputato che potranno essere disposte, ove ne ricorrano le condizioni, le sanzioni e le misure, anche di confisca, previste dalla legge in relazione al reato per cui si procede» sono state aggiunte dall'art. 4, comma 1, lett. b), del D.L.vo 7 dicembre 2023, n. 203.
Questo comma, inserito dall'art. 4 della L. 12 aprile 2019, n. 33, è stato abrogato dall'art. 98, comma 1, lett. a), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.
Tali disposizioni si applicano ai fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge (G.U. Serie gen. - n. 93 del 19 aprile 2019), fissata il giorno successivo a quello della sua pubblicazione (20 aprile 2019).
Le parole: «per il reato di cui all'articolo 589, secondo comma, del codice penale» sono state così sostituite dalle seguenti: «per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589 bis del codice penale», dall'art. 1, comma 5, lett. e), della L. 23 marzo 2016, n. 41.
Questo comma è stato inserito dall'art. 4, comma 3, della L. 21 febbraio 2006, n. 102.
Questo comma è stato dapprima sostituito dall'art. 23 della L. 16 dicembre 1999, n. 479 e poi di nuovo così sostituito dall'art. 2 septies del D.L. 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, nella L. 5 giugno 2000, n. 144.
Questo comma è stato abrogato dall'art. 98, comma 1, lett. a), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.
A norma dell'art. 85 bis del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, nei procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (30 dicembre 2022), sono già stati ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nell'udienza preliminare, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto citato e continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 79 e, limitatamente alla persona offesa, dell'articolo 429, comma 4, del codice di procedura penale, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto stesso.