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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 454
Presentazione della richiesta del pubblico ministero

1. Entro novanta giorni dalla iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dall'art. 335, il pubblico ministero trasmette la richiesta di giudizio immediato alla cancelleria del giudice per le indagini preliminari...

Note:
(1)

Per il regime transitorio si veda, però, l'art. 258 del D.L.vo 28 luglio 1989, n. 271, recante le norme di attuazione, transitorie e di coordinamento del codice di procedura penale.

(2)

Questo comma è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. o), del D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2020, n. 7. A norma dell'art. 2, comma 8, del medesimo provvedimento, così come sostituito dall'art. 1, comma 2, del D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, nella L. 25 giugno 2020, n. 70, tali disposizioni si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 6 che sono di immediata applicazione.

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