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Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 408
Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato

1. Quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca, il pubblico ministero (1),...

Note:
(1)

Le parole: «Entro i termini previsti dagli articoli precedenti, il pubblico ministero, se la notizia di reato è infondata» sono state così sostituite dalle attuali: «Quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca, il pubblico ministero» dall'art. 22, comma 1, lett. e), n. 1), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

(2)

Le parole: «L'avviso» sono state così sostituite dalle attuali: «Fuori dei casi di rimessione della querela, l'avviso» dall'art. 22, comma 1, lett. e), n. 2), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

(3)

Le parole: «nel termine di dieci giorni» sono state così sostituite dalle seguenti: «nel termine di venti giorni» dall'art. 1, comma 31, lett. a), della L. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.

(4)

Le parole: «La persona sottoposta alle indagini e la persona offesa sono altresì informate» sono state così sostituite dalle attuali: «La persona offesa è altresì informata» dall'art. 2, comma 1, lett. i), del D.L.vo 19 marzo 2024, n. 31.

(5)

Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 22, comma 1, lett. e), n. 3), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

A norma dell'art. 92, comma 2 bis, del D.L.vo n. 150/2022, tali disposizioni in materia di giustizia riparativa si applicano nei procedimenti penali e nella fase dell'esecuzione della pena decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

(6)

Le parole: «e per il reato di cui all'articolo 624 bis del codice penale» sono state inserite dall'art. 1, comma 31, lett. b), della L. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.

(7)

Le parole: «venti giorni» sono state così sostituite dalle seguenti: «trenta giorni» dall'art. 1, comma 31, lett. b), della L. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.

(8)

Questo comma è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. g), del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella L. 15 ottobre 2013, n. 119.

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