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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 416
Presentazione della richiesta del pubblico ministero

1. La richiesta di rinvio a giudizio è depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del giudice (328). La richiesta di rinvio a giudizio è nulla se non è preceduta dall'avviso previsto dall'...

Note:
(1)

L'ultimo periodo di questo comma è stato aggiunto dall'art. 2, comma 2, della L. 16 luglio 1997, n. 234. A norma dell'art. 3 della medesima legge, questo comma, così come modificato dall'art. 2, comma 2, della L. n. 234/1997, non si applica ai procedimenti penali nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stata depositata richiesta di rinvio a giudizio o sia già stato emesso decreto di citazione a giudizio.

(2)

Le parole: «dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3» sono state così sostituite dalle seguenti da: «dall'avviso previsto dall'articolo ...» fino alla fine del comma, dall'art. 17, comma 3, della L. 16 dicembre 1999, n. 479.

(3)

Le parole: «per il reato di cui all'articolo 589, secondo comma, del codice penale» sono state così sostituite dalle seguenti: «per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589 bis del codice penale», dall'art. 1, comma 5, lett. d), della L. 23 marzo 2016, n. 41.

(4)

Questo comma, inserito dall'art. 4, comma 2, della L. 21 febbraio 2006, n. 102, è stato abrogato dall'art. 98, comma 1, lett. a), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

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