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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 420 sexies
Revoca della sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo

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1. Quando rintraccia la persona nei cui confronti è stata emessa sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 420 ...

Note:
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L'originario articolo 420 quinquies è stato, da ultimo, così sostituito dagli attuali articoli 420 quinquies e 420 sexies, dall'art. 23, comma 1, lett. f), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 exart. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

A norma dell'art. 89, comma 1, del medesimo decreto, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, quando il giudice ha pronunciato ordinanza con la quale ha disposto procedersi in assenza dell'imputato, i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del medesimo decreto proseguono con l'applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato.

Si veda anche il comma 2 del citato art. 89.

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