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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 445
Effetti dell'applicazione della pena su richiesta

1. La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l'applicazione di...

Note:
(*)

L'originario comma 1 è stato così sostituito dagli attuali commi 1 e 1 bis, dall'art. 1, comma 1, lett. a), della L. 12 giugno 2003, n. 134.

(1)

Si veda l'art. 1, comma 7, del D.L. 22 dicembre 1994, n. 717, convertito nella L. 24 febbraio 1995, n. 45, recante «Misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche».

(2)

Per ipotesi di confisca comunque da disporre si vedano: l'art. 240 bis c.p.; l'art. 5 comma 3 del D.L. 26 aprile 1993, n. 122, convertito in L. 25 giugno 1993, n. 205 in materia di discriminazione e genocidio; l'art. 644 ultimo comma c.p. in tema di usura; l'art. 259, comma 2, del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152, in tema di traffico illecito di rifiuti; l'art. 187 del D.L.vo 24 febbraio 1998, n. 58; l'art. 12, comma 4 ter, del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286, recante disciplina dell'immigrazione; l'art. 171 sexies della L. 22 aprile 1941, n. 633, sul diritto d'autore, come inserito con L. 18 agosto 2000, n. 148; gli artt. 18-20 del D.L.vo 15 dicembre 2017, n. 221, in materia di esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso; l'art. 544 sexies c.p., introdotto con l'art. 1 della L. 20 luglio 2004, n. 139, sul divieto di maltrattamento di animali.

(3)

L'originario comma 1 è stato così sostituito dagli attuali commi 1 e 1 bis, dall'art. 1, comma 1, lett. a), della L. 12 giugno 2003, n. 134.

(4)
(5)

Questo comma è stato, da ultimo, così sostituito dall'art. 25, comma 1, lett. b), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

Si riporta il testo precedente:

«1 bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 653, la sentenza prevista dall'art. 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna *.».

(6)
(7)

Le parole da: «, ove sia stata irrogata ...» fino a: «a pena pecuniaria,» sono state inserite dall'art. 2, comma 1, lett. b), della L. 12 giugno 2003, n. 134.

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