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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 419
Atti introduttivi

(1) (2)

1. Il giudice fa notificare (148...

Note:
(1)

Per lo svolgimento dell'udienza preliminare nel processo minorile si veda l'art. 31 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, sul processo penale a carico di imputati minorenni.

(2)

Nel senso che è compito del giudice dell'udienza preliminare differire congruamente l'udienza ove le indagini suppletive del pubblico ministero sopravvengano in tempi tali da non consentire un'adeguata difesa, si veda Corte cost. 3 febbraio 1994, n. 16.

(3)

Le parole: «e 420 quinquies» sono state così sostituite dalle attuali: «420 quinquies e 420 sexies» dall'art. 23, comma 1, lett. a), n. 1), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

(4)

Le parole da: «e con l'avvertimento ...» fino a: «... giudicato in contumacia» sono state aggiunte dall'art. 2 quinquies del D.L. 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, nella L. 5 giugno 2000, n. 144.

Le parole: «non comparendo sarà giudicato in contumacia» sono state così sostituite dalle attuali: «, qualora non compaia, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 420 bis, 420 ter, 420 quater e 420 quinquies» dall'art. 9, comma 1, della L. 28 aprile 2014, n. 67.

A norma dell'art. 15 bis, comma 1, della L. 28 aprile 2014, n. 67, inserito dalla L. 11 agosto 2014, n. 118 - con decorrenza dal 22 agosto 2014, le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l'imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità.

(5)

Le parole: «e potranno essere disposte, ove ne ricorrano le condizioni, le sanzioni e le misure, anche di confisca, previste dalla legge in relazione al reato per cui si procede» sono state aggiunte dall'art. 4, comma 1, lett. a), del D.L.vo 7 dicembre 2023, n. 203.

(6)

Le parole poste fra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 13 della L. 7 dicembre 2000, n. 397.

(7)

Questo comma è stato inserito dall'art. 23, comma 1, lett. a), n. 2), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

A norma dell'art. 92, comma 2 bis, del D.L.vo n. 150/2022, tali disposizioni in materia di giustizia riparativa si applicano nei procedimenti penali e nella fase dell'esecuzione della pena decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

(8)

Questo periodo è stato inserito dall'art. 23, comma 1, lett. a), n. 3), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

A norma dell'art. 87, comma 4, del medesimo decreto, sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 del medesimo art. 87, ovvero sino al diverso termine di transizione previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui a questo comma, nel testo vigente al momento dell'entrata in vigore del citato decreto (30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199).

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