
A norma dell'art. 19, comma 2, della L. 16 dicembre 1999, n. 479, l'art. 420 c.p.p. è stato così sostituito dagli attuali articoli da 420 a 420 quinquies.
Questo articolo è stato, da ultimo, così sostituito dall'art. 9, comma 3, della L. 28 aprile 2014, n. 67.
A norma dell'art. 15 bis, comma 1, della L. 28 aprile 2014, n. 67, inserito dalla L. 11 agosto 2014, n. 118 - con decorrenza dal 22 agosto 2014, le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l'imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità.
Si veda l'art. 41 del D.L.vo 8 giugno 2001, n. 231, sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.
L'originario articolo 420 è stato sostituito dagli articoli da 420 a 420 quinquies, dall'art. 19, comma 2, della L. 16 dicembre 1999, n. 479.
Questo articolo è stato così, da ultimo, sostituito dall'art. 23, comma 1, lett. e), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.
Si riporta il testo precedente:
«Art. 420 quater *** - (Sospensione del processo per assenza dell'imputato)
1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 420 bis e 420 ter e fuori delle ipotesi di nullità della notificazione, se l'imputato non è presente il giudice rinvia l'udienza e dispone che l'avviso sia notificato all'imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria.
2. Quando la notificazione ai sensi del comma 1 non risulta possibile, e sempre che non debba essere pronunciata sentenza a norma dell'articolo 129, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo nei confronti dell'imputato assente. Si applica l'articolo 18, comma 1, lettera b). Non si applica l'articolo 75, comma 3.
3. Durante la sospensione del processo, il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili.».
A norma dell'art. 89, comma 1, del medesimo decreto, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, quando il giudice ha pronunciato ordinanza con la quale ha disposto procedersi in assenza dell'imputato, i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del medesimo decreto proseguono con l'applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato.
A norma dell'art. 89, comma 2, del citato decreto n. 150/2022, quando, prima dell'entrata in vigore del decreto stesso, nell'udienza preliminare o nel giudizio di primo grado è stata disposta la sospensione del processo ai sensi di questo articolo comma 2, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto e l'imputato non è stato ancora rintracciato, in luogo di disporre nuove ricerche ai sensi dell'articolo 420 quinquies c.p.p. nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto, il giudice provvede ai sensi di questo articolo, come modificato dal presente decreto. In questo caso si applicano gli articoli 420 quinquies e 420 sexies c.p.p., come modificati dal presente decreto.
A norma dell'art. 89, comma 5 bis, del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, così come modificato dall'art. 8, comma 1, del D.L.vo 19 marzo 2024, n. 31, in tutti i procedimenti che hanno ad oggetto reati ai quali non si applica l'articolo 159, primo comma, numero 3 bis, del codice penale, il termine per le ricerche di cui a questo comma, è fissato in misura pari al termine di prescrizione previsto per i reati per cui si procede.
La parola: «settembre» è stata così sostituita dalla attuale: «ottobre» dall'art. 2, comma 1, lett. o), del D.L.vo 19 marzo 2024, n. 31.
La parola: «febbraio» è stata così sostituita dalla attuale: «marzo» dall'art. 2, comma 1, lett. o), del D.L.vo 19 marzo 2024, n. 31.