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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 427
Condanna del querelante alle spese e ai danni

1. Quando si tratta di reato per il quale si procede a querela della persona offesa (336 ss., 120 c.p.), con la sentenza di non luogo a...

Note:
(1)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 180 del 21 aprile 1993, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui prevede, nel caso di proscioglimento dell'imputato per non aver commesso il fatto, che il giudice condanni il querelante al pagamento delle spese anticipate dallo Stato anche quando risulti che l'attribuzione del reato all'imputato non sia ascrivibile a colpa del querelante.

(2)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 423 del 3 dicembre 1993, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui prevede, nel caso di proscioglimento dell'imputato perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, che il giudice condanni il querelante al pagamento delle spese anticipate dallo Stato anche in assenza di qualsiasi colpa a questi ascrivibile nell'esercizio del diritto di querela.

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