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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 464 quater
Provvedimento del giudice ed effetti della pronuncia

1. Il giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, decide con ordinanza nel corso della stessa udienza, sentite le parti nonché la persona offesa, oppure in apposita udienza in camera di...

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