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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 466
Facoltà dei difensori

1. Durante il termine per comparire (4293), le parti e i loro difensori hanno facoltà di prendere visione, nel luogo dove si trovano, delle cose sequestrate, di esaminare in cancelleria gli atti e...

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