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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 464
Giudizio conseguente all'opposizione

1. Se l'opponente ha chiesto il giudizio immediato, il giudice emette decreto a norma dell'articolo 456, commi 1, 3 e 5. Se l'opponente ha chiesto il giudizio abbreviato, il giudice fissa con decreto l'udienza dandone avviso almeno cinque...

Note:
(1)

Le parole: «si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 438, comma 6 bis;» sono state inserite dall'art. 1, comma 48, della L. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.

(2)

Le parole da: «al giudizio» fino alla fine del periodo, sono state sostituite dalle attuali da: «nel giudizio ...» fino a: «... conseguente all'opposizione» dall'art. 2 nonies, comma 3, del D.L. 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, nella L. 5 giugno 2000, n. 144.

(3)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 169 del 23 maggio 2003, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo periodo nella parte in cui non prevede che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, l'imputato possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e il giudice possa disporre il giudizio abbreviato.

(4)

L'originario primo periodo è stato così sostituito dagli attuali primi tre periodi dall'art. 37, comma 3, della L. 16 dicembre 1999, n. 479.

(5)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 81 del 15 febbraio 1991, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, comma 2, dello stesso codice.

(6)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 23 del 31 gennaio 1992, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma (con riferimento al testo dell'articolo antecedente alla L. 479/99), nella parte in cui non prevede che il giudice, all'esito del dibattimento, ritenendo che il processo poteva essere definito allo stato degli atti dal giudice per le indagini preliminari, possa applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice.

(7)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 37, comma 4, della L. 16 dicembre 1999, n. 479.

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