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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 459
Casi di procedimento per decreto

(1)

1. Nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio ed in quelli perseguibili a querela se questa è stata validamente presentata e se il querelante non ha nella stessa dichiarato di opporvisi, il pubblico...

Note:
(1)

Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 37, comma 1, della L. 16 dicembre 1999, n. 479.

(2)

Le parole: «sei mesi» sono state così sostituite dalle attuali: «un anno» dall'art. 28, comma 1, lett. a), n. 1), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

(3)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 23 del 27 febbraio 2015, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma - come sostituito dall'art. 37, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 479 - nella parte in cui prevede la facoltà del querelante di opporsi, in caso di reati perseguibili a querela, alla definizione del procedimento con l'emissione di decreto penale di condanna.

(4)

Questo comma, inserito dall'art. 1, comma 53, della L. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, è stato così sostituito dall'art. 28, comma 1, lett. a), n. 2), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

Si riporta il testo precedente:

«1 bis. Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, il giudice, per determinare l'ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Nella determinazione dell'ammontare di cui al periodo precedente il giudice tiene conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare. Il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma di euro 75 di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva e non può superare di tre volte tale ammontare. Alla pena pecuniaria irrogata in sostituzione della pena detentiva si applica l'articolo 133 ter del codice penale».

(5)

La parola: «anche» è stata inserita dall'art. 2, comma 1, lett. s), del D.L.vo 19 marzo 2024, n. 31.

(6)

Le parole: «ed emette decreto di giudizio immediato» sono state così sostituite dalle attuali: «e, se non è stata proposta, congiuntamente o successivamente, tempestiva opposizione, dichiara esecutivo il decreto» dall'art. 2, comma 1, lett. s), del D.L.vo 19 marzo 2024, n. 31.

(7)

Questo comma è stato inserito dall'art. 28, comma 1, lett. a), n. 3), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

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