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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 456
Decreto di giudizio immediato

1. Al decreto che dispone il giudizio immediato si applicano le disposizioni dell'art. 429 commi 1 e 2.

2. Il decreto contiene anche l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato...

Note:
(1)

La parola: «ovvero» è stata così sostituita dall'attuale segno di interpunzione: «,» dall'art. 27, comma 1, lett. a), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

(2)

Le parole: «ovvero la sospensione del procedimento con messa alla prova» sono state aggiunte dall'art. 27, comma 1, lett. a), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

(3)

L'omissione o l'insufficienza dell'avviso circa la facoltà di chiedere i riti alternativi determina una nullità di ordine generale, ex art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p. (Corte cost. 25 maggio 2004, n. 148).

(4)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 19 del 14 febbraio 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui non prevede che il decreto che dispone il giudizio immediato contenga l'avviso della facoltà dell'imputato di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova.

(5)

Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. r), del D.L.vo 19 marzo 2024, n. 31.

(6)
(7)

La parola: «venti» è stata così sostituita dall'art. 14, comma 1, della L. 1 marzo 2001, n. 63, sul giusto processo.

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