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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 421
Discussione

1. Conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, se rileva una violazione dell'articolo 417, comma 1, lettera b), il giudice, sentite le parti, invita il pubblico ministero a...

Note:
(1)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 23, comma 1, lett. g), n. 1), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

Si riporta il testo precedente:

«1. Conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti (420 e 3044), il giudice dichiara aperta la discussione.».

(2)

Questo comma è stato inserito dall'art. 23, comma 1, lett. g), n. 2), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

(3)

Questo periodo è stato inserito dall'art. 23, comma 1, lett. g), n. 3), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

(4)

Il secondo periodo di questo comma è stato così sostituito dall'art. 20 della L. 16 dicembre 1999, n. 479.

(5)

Il terzo periodo di questo comma è stato inserito dall'art. 2, comma 2, della L. 7 agosto 1997, n. 267.

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