
1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una pena (1) sostitutiva (2) o di una...
La parola: «sanzione» è stata così sostituita dall'attuale: «pena» dall'art. 25, comma 1, lett. a), n. 1), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.
Si vedano gli artt. 53 ss. della L. 24 novembre 1981, n. 689.
L'originario comma 1 è stato così sostituito dagli attuali commi 1 e 1 bis, dall'art. 1 della L. 12 giugno 2003, n. 134.
Si veda l'art. 5 della L. 12 giugno 2003, n. 134, che si riporta:
«1. L'imputato, o il suo difensore munito di procura speciale, e il pubblico ministero, nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, in cui sia prevista la loro partecipazione, possono formulare la richiesta di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge, anche nei processi penali in corso di dibattimento nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti decorso il termine previsto dall'articolo 446, comma 1 del codice di procedura penale, e ciò anche quando sia già stata presentata tale richiesta, ma vi sia stato il dissenso da parte del pubblico ministero o la richiesta sia stata rigettata da parte del giudice, e sempre che la nuova richiesta non costituisca mera riproposizione della precedente.
«2. Su richiesta dell'imputato il dibattimento è sospeso per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per valutare l'opportunità della richiesta e durante tale periodo sono sospesi i termini di prescrizione e di custodia cautelare.
«3. Le disposizioni dell'articolo 4 si applicano anche ai procedimenti in corso. Per tali procedimenti la Corte di cassazione può applicare direttamente le sanzioni sostitutive».
Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 25, comma 1, lett. a), n. 1), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.
Le parole: «600 bis, primo e terzo comma,» sono state così sostituite dalle attuali: «600 bis,» dall'art. 5, comma 1, lett. l), della L. 1 ottobre 2012, n. 172.
Le parole da: «i procedimenti per i delitti ...» fino a: «... 609 octies del codice penale,» sono state inserite dall'art. 11 della L. 6 febbraio 2006, n. 38.
Questo comma è stato inserito dall'art. 6 della L. 27 maggio 2015, n. 69.
Le parole: «le determinazioni in merito alla confisca,» sono state inserite dall'art. 25, comma 1, lett. a), n. 2), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.
Le parole: «congrua la pena indicata» sono state così sostituite dalle attuali: «congrue le pene indicate,» dall'art. 25, comma 1, lett. a), n. 2), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.
Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 5, comma 3, della L. 11 gennaio 2018, n. 4.
Questo comma è stato così sostituito dall'art. 32, comma 1, della L. 16 dicembre 1999, n. 479.
La concessione della sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'osservanza di prescrizioni.
Ai sensi dell'art. 452 quaterdecies c.p. il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ex art. 444 c.p.p., ordina il ripristino dello stato dell'ambiente, e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.
Questo comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 4, lett. d), della L. 9 gennaio 2019, n. 3.
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