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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 420 quinquies
Atti urgenti

(1)

1. Finché le ricerche della persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 420 ...

Note:
(*)

A norma dell'art. 19, comma 2, della L. 16 dicembre 1999, n. 479, l'art. 420 c.p.p. è stato così sostituito dagli attuali articoli da 420 a 420 quinquies.

Questo articolo è stato, da ultimo, così sostituito dall'art. 9, comma 4, della L. 28 aprile 2014, n. 67.

A norma dell'art. 15 bis, comma 1, della L. 28 aprile 2014, n. 67, inserito dalla L. 11 agosto 2014, n. 118 - con decorrenza dal 22 agosto 2014, le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l'imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità.

(1)

L'originario articolo 420 è stato sostituito dagli articoli da 420 a 420 quinquies, dell'art. 19, comma 2, della L. 16 dicembre 1999, n. 479, l'art. 420.

L'originario articolo 420 quinquies è stato, da ultimo, così sostituito dagli attuali articoli 420 quinquies e 420 sexies, dall'art. 23, comma 1, lett. f), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

Si riporta il testo precedente:

«Art. 420 quinquies * - (Nuove ricerche dell'imputato e revoca della sospensione del processo)

1. Alla scadenza di un anno dalla pronuncia dell'ordinanza di cui al comma 2 dell'articolo 420 quater, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato per la notifica dell'avviso. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza annuale, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso.

2. Il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del processo:

a) se le ricerche di cui al comma 1 hanno avuto esito positivo;

b) se l'imputato ha nel frattempo nominato un difensore di fiducia;

c) in ogni altro caso in cui vi sia la prova certa che l'imputato è a conoscenza del procedimento avviato nei suoi confronti;

d) se deve essere pronunciata sentenza a norma dell'articolo 129.

3. Con l'ordinanza di revoca della sospensione del processo, il giudice fissa la data per la nuova udienza, disponendo che l'avviso sia notificato all'imputato e al suo difensore, alle altre parti private e alla persona offesa, nonché comunicato al pubblico ministero.

4. All'udienza di cui al comma 3 l'imputato può formulare richiesta ai sensi degli articoli 438 e 444.».

A norma dell'art. 89, comma 1, del medesimo decreto, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, quando il giudice ha pronunciato ordinanza con la quale ha disposto procedersi in assenza dell'imputato, i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del medesimo decreto proseguono con l'applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato.

Si veda anche il comma 2 del citato art. 89.

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