
La Corte costituzionale, con sentenza 15 febbraio 1991, n. 81, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 c.p.p., nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, comma 2, dello stesso codice.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 23 del 31 gennaio 1992, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 del c.p.p., nella parte in cui non prevede che il giudice, all'esito del dibattimento, ritenendo che il processo poteva — su richiesta dell'imputato e con il consenso del pubblico ministero — essere definito allo stato degli atti dal giudice per le indagini preliminari, possa applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice.
L'art. 21, comma 2 del D.L.vo 10 marzo 2000, n. 74, ha previsto che il provvedimento di archiviazione o la sentenza irrevocabile che esclude la rilevanza penale del fatto sono comunicati all'ufficio competente; alla comunicazione provvede la cancelleria del giudice che li ha emessi.
Questo comma è stato inserito dall'art. 30, comma 1, lett. a), della L. 16 dicembre 1999, n. 479.
Le parole: «è diminuita di un terzo» sono state così sostituite dalle seguenti: «è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto» dall'art. 1, comma 44, della L. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.
Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, nella L. 19 gennaio 2001, n. 4, l'espressione: «pena dell'ergastolo» deve intendersi riferita all'ergastolo senza isolamento diurno.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 210 del 18 luglio 2013, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, del D.L. n. 341/2000.
Il secondo periodo di questo comma, aggiunto dall'art. 30, comma 1, lett. b), della L. 16 dicembre 1999, n. 479, è stato abrogato dall'art. 3 della L. 12 aprile 2019, n. 33. Tali disposizioni si applicano ai fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge (G.U. Serie gen. - n. 93 del 19 aprile 2019), fissata il giorno successivo a quello della sua pubblicazione (20 aprile 2019).
La Corte costituzionale, con sentenza 8 febbraio 1990, n. 66 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei primi tre commi dell'art. 247 delle disposizioni transitorie del codice di procedura penale nella parte in cui non prevedono che il pubblico ministero, in caso di dissenso, debba enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevedono che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, comma 2, c.p.p.
Il terzo periodo di questo comma, aggiunto dall'art. 7, comma 2, del D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, nella L. 19 gennaio 2001, n. 4, è stato abrogato dall'art. 3 della L. 12 aprile 2019, n. 33. Tali disposizioni si applicano ai fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge (G.U. Serie gen. - n. 93 del 19 aprile 2019), fissata il giorno successivo a quello della sua pubblicazione (20 aprile 2019).
Questo comma è stato inserito dall'art. 24, comma 1, lett. c), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.
Questo comma è stato abrogato dall'art. 98, comma 1, lett. a), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.